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Spese di Istruzione: detraibili anche i Servizi Integrativi

lentepubblica.it • 5 Agosto 2016

istruzioneIl beneficio vale anche per l’assistenza al pasto e il doposcuola, prestazioni equiparabili alla ristorazione, perché di fatto strettamente collegate alla frequenza scolastica.

 

La detrazione dall’Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, vale anche per i servizi integrativi di assistenza alla mensa, di pre-scuola e di post-scuola. Lo sconto d’imposta non si applica, invece, alle spese di trasporto scolastico: consentire la detraibilità dello scuolabus, infatti, sarebbe discriminatorio rispetto a chi si avvale del servizio pubblico e non fruisce di alcuna agevolazione.

 

Sono, in sintesi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 68/E del 4 agosto 2016. Il documento di prassi ricorda che, in tema di detraibilità delle spese di istruzione, la legge 107/2015 ha introdotto una disposizione ad hoc per le spese scolastiche (articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir), distinguendole da quelle universitarie (articolo 15, comma 1, lettera e).

 

Le tipologie di spesa riconducibili alla lettera e-bis) riguardano, come già chiarito dalla circolare 3/2016, le tasse (di iscrizione e di frequenza), le spese per la mensa, i contributi obbligatori, quelli volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, comunque diversi da quelli versati per le finalità di cui alla lettera i-octies dello stesso articolo 15, ossia innovazione tecnologica, edilizia scolastica e universitaria, ampliamento dell’offerta formativa.

 

Riguardo, in particolare, il servizio di ristorazione scolastica, la circolare 18/2016 ha chiarito che la detraibilità vale anche quando la prestazione è resa per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola, non essendo richiesta, per tale prestazione, alcuna specifica delibera da parte degli organi di istituto. Considerato dunque lo scopo della norma (agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica), l’Agenzia ritiene che possano essere detraibili anche i costi per i servizi integrativi, come l’assistenza ai pasti, il pre-scuola e il doposcuola, in quanto anch’essi strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Patrizia De Juliis
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